Il regolamento europeo sui cosmetici vieta la commercializzazione di prodotti i cui ingredienti siano stati oggetto di una sperimentazione animale. L’immissione sul mercato europeo può essere vietata anche quando tali sperimentazioni sono state condotte fuori dall’UE per consentire la commercializzazione in paesi terzi e il risultato di tali sperimentazioni è utilizzato per comprovare la sicurezza del prodotto. È quanto afferma la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in una sentenza appena pubblicata.
La Corte è intervenuta sul caso di alcuni membri dell’European Federation for Cosmetic Ingredients, associazione di categoria di produttori di ingredienti impiegati nei cosmetici all’interno dell’UE, che hanno effettuato sperimentazioni animali al di fuori dell’Unione affinché certi prodotti cosmetici potessero essere venduti in Cina e in Giappone.
L’Associazione di categoria ha adito il giudice britannico al fine di accertare se le società fossero passibili di sanzioni penali in caso di immissione sul mercato del Regno Unito di cosmetici contenenti ingredienti sottoposti a sperimentazioni animali.
Il regolamento europeo sui cosmetici (n.1223/2009) determina le condizioni di accesso al mercato dell’UE per i cosmetici, assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e tutelando al contempo sul benessere degli animali attraverso il divieto delle sperimentazioni animali.
L’accesso al mercato dell’Unione è subordinato al rispetto di questo divieto. Soltanto i risultati delle sperimentazioni animali invocati nella relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico possono essere considerati attinenti a sperimentazioni effettuate allo scopo di conformarsi alle disposizioni del regolamento. È irrilevante il fatto che le sperimentazioni animali siano state richieste per permettere la commercializzazione del prodotto in paesi terzi. Inoltre il diritto dell’UE non opera alcuna distinzione in base al luogo in cui è stata effettuata la sperimentazione animale.
Il regolamento cerca di promuovere un utilizzo di metodi alternativi che non comportino l’impiego di animali per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici. Un obiettivo che sarebbe notevolmente compromesso se fosse possibile eludere i divieti previsti dal diritto dell’UE effettuando le sperimentazioni animali in paesi terzi.
Pertanto può essere vietata l’immissione sul mercato dell’Unione di cosmetici che contengano ingredienti oggetto di sperimentazioni animali al di fuori dall’UE per consentire la commercializzazione di tali prodotti in paesi terzi, se i dati risultanti da tali sperimentazioni sono utilizzati per dimostrare la sicurezza dei suddetti prodotti ai fini della loro immissione sul mercato dell’Unione.
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