Con il Decreto Legislativo n.119 del 27.01.1992 nasce il temine medicinale veterinario. In precedenza da un punto di vista legislativo il farmaco sia per uso umano che veterinario era indiscriminatamente lo stesso in quanto la normativa sulla produzione, registrazione, vendita e distribuzione, registrazione, vendita e distribuzione era identica senza alcuna differenza (decreto legislativo 29.05.1991 n. 178). Il farmaco diventava per uso veterinario o umano nel momento in cui veniva impiegato sull’animale o sull’uomo. Con il decreto legislativo 119/92 qualunque prodotto che risponde alla definizione giuridica di medicinale ai sensi del decreto legislativo n.178 del 22.05.1991 (ogni sostanza o composizione presentata come aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché somministrare all’uomo o all’animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell’uomo o dell’animale) ed è destinato agli animali è medicinale veterinario.
L’articolo 2 del decreto legislativo 119/92 al punto 2 recita:
“le disposizioni del presente decreto non si applicato:
a) agli alimenti medicamentosi;
b) ai medicinali veterinari a base di radioisotopi;
c) ai medicinali omeopatici. Per la prima volta il legislatore italiano nomina “medicinale omeopatico” in un dispositivo legislativo. Di fatto è il riconoscimento ufficiale che il farmaco omeopatico è un medicinale. I motivi per cui non viene disciplinato dal decreto legislativo 119/92 sono molti tra i quali quello che non dà residui con impatto ambientale zero.
A loro volta le Regioni nell’emanare direttive comportamentali sull’applicazione del decreto legislativo 119/92 si sono attenute a quanto esplicitato nel dispositivo legislativo. Vedi la circolare n. 50 del 25 agosto 1992 della Regione Lazio e quella della Regione Piemonte n. 5/1992 del 24 settembre 1992. La Regione Lazio riconoscendo il medicinale omeopatico ha fornito anche istruzioni in merito e cioè che i medicinali omeopatici, in quanto non disciplinati dal decreto legislativo 1992/92, possono essere utilizzati i ricettari previsti da T.U.LL.SS. Questo è stato il dato di fatto sino alla emanazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110 “attrazione della direttiva 92/74 CEE in materia di medicinali omeopatici veterinari”.
I punti significativi del decreto legislativo, oltre che la definizione e il campo di applicazione dei medicinali omeopatici veterinari, sono molteplici come:
– l’applicazione ai medicinali omeopatici veterinari delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, salvo quanto previsto dal decreto 110/95;
– le disposizioni del D.L. vo 110/95 non si applicano ai medicinali omeopatici veterinari utilizzati come farmaco improprio (art. 3 comma 5 e 6 D.L. vo 119/92) con tempi di attesa ridotti a zero nel caso che il contenuto del principio attivo è presente in una concentrazione pari o inferiore a una parte per milione;
– la vendita è soggetta alla presentazione di ricetta medica veterinaria e in copia unica non ripetibile.
L’autorizzazione all’immissione in commercio è rilasciata con procedure semplificate ai medicinali omeopatici veterinari che soddisfano alcune condizioni come che “siano destinati ad animali da compagnia o a specie esotiche la cui carne o i cui prodotti non sono destinati al consumo umano”, condizione come si evince non del tutto ortodossa dal punto di vista della dottrina omeopatica. Di fatto viene vietato l’uso dei medicinali omeopatici sugli animali da reddito in quanto per questi non è possibile la procedura autorizzativa semplificata, ma solo quella terapeutico etc. Ultimamente c’è stato il via libera all’omeopatia in generale ed a quella veterinaria in particolare con il decreto legge del 27 marzo 1996 approvato da Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Sanità Elio Guzzanti. Il provvedimento detta disposizioni per il mantenimento in commercio dei medicinali omeopatici presenti sul mercato alla data del 5 giugno 1995 per ulteriori cinque anni. Con ulteriore decreto ministeriale verranno individuate le tipologie degli altri prodotti omeopatici da sottoporre a procedure semplificate.
Forse a questo punto del viaggio periglioso dell’omeopatia siamo sulla buona strada per una rapida conclusione dell’iter legislativo, considerando anche che l’assenza di legislazione è la soluzione peggiore perché lascia la porta aperta ad ogni abuso, permettendo a chiunque di fabbricare sotto il nome di omeopatia qualsiasi cosa, in qualsiasi luogo, in qualunque modo.
L’Associazione Italiana Veterinaria Omeopatica (A.I.V.O.) è impegnata presso le sedi competenti a che la normativa in itinere rispetti il più possibile le caratteristiche ed i contenuti dottrinali, scientifici e clinici dell’omeopatia in generale e veterinaria in particolare, senza cercare di imporre procedure e obblighi che l’omeopatia non potrebbe assolvere per la sua stessa natura di medicina olistica ed energetica.
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