Il ‘medicinale’ omeopatico: le norme che lo tutelano… e qualche contraddizione!

Le attuali normative della farmacopea italiana considerano il rimedio omeopatico un medicinale a tutti gli effetti.

La vendita, la distribuzione, la scadenza, la pubblicità seguono le stesse regole degli altri farmaci.

Questo rappresenta una grossa garanzia per gli utenti del farmaco omeopatico eppure contrasta con le continue critiche d’inutilità del rimedio omeopatico.

Quello che segue è un elenco delle normative più importanti per capire come il rimedio omeopatico è tutelato, ma per scoprire anche se esistono ostacoli che ne possano impedire una reale uguaglianza con le altre medicine.

Il Decreto Legislativo 17/3/1995 n. 185[1], regola in maniera specifica il medicinale omeopatico in tutti i suoi aspetti, tra cui il divieto di farne la pubblicità diretta al pubblico utente. Lo scopo più che giusto di questo divieto è quello di impedire l’abuso di medicinali e di escludere la possibilità che l’utente si senta “invogliato” a farne uso improprio: esattamente come per i farmaci ufficiali, visto che in tutto il decreto si fa riferimento al termine “medicinali” per gli omeopatici. Si tenga conto anche del fatto che i medicinali omeopatici sono distribuiti per legge esclusivamente in farmacia: l’unico organo autorizzato a dispensare farmaci.

Nel decreto in questione si specifica anche che, salvo quanto disposto nel decreto stesso, al medicinale omeopatico si applicano le disposizioni concernenti le specialità medicinali [ufficiali]: vale a dire che se non indicato espressamente in questo testo, il medicinale omeopatico deve seguire a tutti gli effetti le regole del farmaco ufficiale.

Queste regole, stabilite per i farmaci ma che valgono anche per gli omeopatici, sono fissate tra gli altri nel Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 541[2] attualmente sostituito dallo Schema di Decreto Legislativo n. 591[3]: qui si regolano più nel dettaglio aspetti come la pubblicità presso gli operatori sanitari (Medici e Farmacisti). Gli Informatori Medico Scientifici o Informatori Scientifici del Farmaco (i meglio noti ai pazienti come “rappresentanti”) possono consegnare materiale informativo (parliamo anche di quello omeopatico) solo agli operatori sanitari ma campioni omaggio solo alla classe medica. Tutto insomma, fa intuire un inquadramento farmaceutico-sanitario del medicinale omeopatico esattamente secondo le regole del farmaco ufficiale.

Dall’altra parte, però, i medicinali omeopatici sono di assoluta libera vendita, cioè senza obbligo di prescrizione: ciò lascia aperta la possibilità che essi possano essere “prescritti” o “consigliati” anche da persone che non sono medici. Ricordiamo però che una Delibera del maggio 2002[4], emessa e approvata dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, definisce ruoli e competenze di chi esercita le cosiddette Medicine Non Convenzionali, definendo l’applicazione delle stesse un “atto medico” a tutti gli effetti. In altre parole, si afferma che chi “prescrive” una sostanza omeopatica senza essere Medico, è perseguibile legalmente per abuso della professione.

Per quanto concerne la farmacopea veterinaria la normativa relativa alle Produzioni Biologiche in Zootecnia[5], regolamenta molto chiaramente la gestione dei farmaci e delle cure rivolte agli animali destinati all’alimentazione umana: in pratica fa obbligo di utilizzare le Medicine Non Convenzionali[6] in queste situazioni produttive in cui addirittura esse si definiscono “preferibili agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici (allos = diverso, pathos = malattia) ottenuti per sintesi chimica” che necessiterebbero del doppio del tempo per “smaltimento” dall’organismo animale, prima dell’utilizzo alimentare delle sue carni.

Eppure giornali e mass media non fanno alcun riferimento ad obblighi simili che indiscutibilmente sanciscono un ruolo determinante al medicinale omeopatico e non-convenzionale nei sistemi di cura e di prevenzione a tutela del cittadino. Nessuno rivela che qualche legislatore oculato, a tutela della salute dell’essere umano ha disposto l’uso dell’Omeopatia nella veterinaria destinata all’alimentazione.

L’Agenzia Italiana del Farmaco (tra i più accaniti detrattori dell’Omeopatia): in un comunicato ufficiale[7] concernente il confezionamento primario dei medicinali (testuale) omeopatici in granuli e globuli, pretende dalle aziende produttrici tappi di chiusura “a prova di bambino“, che non possano cioè essere facilmente rimossi permettendo l’ingestione accidentale del contenuto. Viene inoltre fatto obbligo di riportare (a partire da certi lotti in poi) la dicitura “Tenere fuori della portata e dalla vista dei bambini”. Sicuramente senza volerlo, hanno confermato che una certa efficacia (fino a diventare rischiosa se autogestita in età pediatrica, anche solo alla vista!) i rimedi omeopatici l’hanno per davvero. Per fortuna, tale dicitura, è stata allargata anche al farmaco ufficiale, e anche questo conferma che medicinali omeopatici e allopatici sono trattati alla stessa stregua e tenuti ai medesimi obblighi indifferentemente.

Infine, nella Direttiva CEE 92/73, che regolamenta i Farmaci Omeopatici e tuttora in vigore in Italia, è disposto che “la medicina omeopatica è ufficialmente riconosciuta in taluni Stati membri della Comunità Europea, mentre è soltanto tollerata in altri” ma che “nonostante le grandi differenze di situazione negli Stati membri, occorre consentire l’accesso dei pazienti ai medicinali di loro scelta…”.

Note:

1. Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 185 (G.U. 22 maggio 1995, n. 117) Attuazione della direttiva 92/73/CEE in materia di medicinali omeopatici, Modificata dalla legge 8 ottobre 1997, n. 347, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362 e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. D.Lgs. 30-12-1992 n. 541 – Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano. Pubblicato nella Gazz. Uff. I I gennaio 1993, n. 7, S.O.

3. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 591 – Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e successive modificazioni, recante un codice comunitario dei medicinali per uso umano, e della Direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell’8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

4. Linee guida della FNOMCeO su medicine pratiche non convenzionali -Terni 18/5/2002

5. Documento 399RI804 che modifica il precedente 39 IR2092 ed è integrato nel Regolamento CE n° I 804/1999 che completa per le produzioni animali il Regolamento CE n°20929 I e successive modifiche

6. Prodotti fitoterapia (…omissis…), omeopatici (…omissis…), gli oligoelementi e i prodotti elencati all’Allegato II, parte C, sezione 3 del sopraccitato Regolamento

7. Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/2005

Fonte: Il Granulo

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