Etichettatura degli alimenti: dall’Unione europea un nuovo regolamento

Dopo molte battaglie per la tutela dei consumatori, arriva dall’Unione europea una nuova normativa per l’etichettatura dei prodotti alimentari finalizzata a fornire ai consumatori informazioni fondamentali sugli alimenti che acquistano. Il nuovo regolamento europeo – che verrà votato il 6 luglio dall’Assemblea di Strasburgo – prevede peraltro l’estensione dell’obbligo di indicazione della provenienza a tutti i tipi di carne, puntando così ad una maggiore trasparenza.

La nuova normativa prevede infatti l’estensione dell’obbligo di indicazione d’origine, già prevista per la carne bovina, alla carne fresca o congelata delle specie suina, ovina, caprina e pollame. La norma sarà operativa entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento e la Commissione dovrà definire le modalità di attuazione di questi nuovi obblighi, nonchè valutare l’opportunità di citare i luoghi di nascita, allevamento e macellazione degli animali.

Entro lo stesso termine la Commissione dovrà pubblicare un rapporto sull’opportunità di estendere l’indicazione obbligatoria d’origine alle carni utilizzate come ingredienti di altri prodotti. Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione produrrà una valutazione d’impatto in merito all’eventuale estensione dell’obbligo d’indicare l’origine o la provenienza dei restanti tipi di carne, del latte, del latte utilizzato come ingrediente nei dairy products, degli alimenti non trasformati, dei prodotti mono-ingrediente e degli ingredienti che rappresentano oltre il 50% dell’alimento.

Il nuovo regolamento mira inoltre a garantire la leggibilità delle diciture obbligatorie sulle etichette e prevede alcuni accorgimenti riguardanti ad esempio la dimensione e il colore dei caratteri tipografici.

La Commissione potrà poi adottare regole più precise sulle modalità da utilizzare per indicare il termine minimo di conservazione. La data di scadenza dovrà essere presente anche sui prodotti confezionati singolarmente.

Le norme nazionali relative a aspetti non ancora regolamentati a livello europeo non devono ostacolare la libera circolazione delle merci nel Mercato unico, e in particolare non devono discriminare i prodotti realizzati in altri Paesi.

La generalità delle bevande alcoliche resta esentata dall’obbligo di indicazione degli ingredienti, e non sarà soggetta a informazioni nutrizionali obbligatorie. Nei tre anni successivi all’entrata in vigore del regolamento la Commissione pubblicherà una relazione per valutare l’opportunità di aggiungere ulteriori informazioni (come il valore energetico) e di introdurre una nuova definizione per le bibite classificate come alco-pops.

Sulle nuove etichette i consumatori troveranno anche i valori energetici e nutrizionali degli alimenti e l’indicazione di allergeni, indispensabile in caso di intolleranze alimentari. La presenza di ingredienti allergenici dovrà venire evidenziata, nella lista degli ingredienti, con accorgimenti grafici e inoltre si dovrà ripetere il nome dell’allergene quando questo sia presente in più ingredienti e coadiuvanti tecnologici impiegati nella preparazione dell’alimento.

La sostituzione, totale o parziale, di ingredienti normalmente usati o naturalmente presenti nei prodotti (ad esempio la parziale sostituzione di latte e caglio con grassi e fibre vegetali, nella produzione di un formaggio) deve essere segnalata citando l’ingrediente sostituito a fianco della denominazione di vendita.

Sono state mantenute invece le deroghe rispetto a certe informazioni obbligatorie a favore degli alimenti preconfezionati nei locali di vendita o attigui venduti poi direttamente. Viene perciò rimessa al legislatore nazionale la garanzia che questi alimenti (siano essi confezionati dal produttore o dal venditore) debbano riportare identiche informazioni per la miglior tutela del consumatore.

Se verranno rispettati i tempi previsti e la norma verrà approvata da parte dell’Assemblea il 6 luglio, il testo sarà trasmesso al Consiglio per la ratifica in autunno, e verrà pubblicato all’inizio 2012. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea gli operatori avranno tre anni di tempo per uniformarsi alle nuove regole, cinque anni per le norme relative all’informazione nutrizionale. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati entro le suddette date potranno venire legalmente commercializzati sino a esaurimento scorte.

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