Ddl sul testamento biologico: sì della Camera

L’aula della Camera ha approvato ieri il ddl sul testamento biologico. Il provvedimento tornerà ora in Senato per la terza lettura. Il ddl ha ottenuto il sì di Pdl, Lega Nord e Udc e il ‘no’ di Pd, Idv e Fli. La votazione è stata a scrutinio segreto e ha visto 278 favorevoli, 205 contrari e 7 astenuti.

Il ddl sul biotestamento conferma l’impianto di base del testo approvato dal Senato il 26 marzo di due anni fa sancendo il divieto di eutanasia o di aiuto al suicidio, stabilendo che nutrizione a alimentazione artificiali non possono essere mai oggetto di dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) e ne è vietata la sospensione a meno che non siano più efficaci nella fase terminale della vita.

In particolare la legge “riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata”. Esplicito il “divieto di ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio”.

A far discutere è in particolare l’articolo 3 della legge che descrive ‘Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento (Dat)’. Si prevede infatti che sulla sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale (a lungo al centro del dibattito nazionale per il caso di Eluana Englaro) non conta la volontà del paziente, espressa nella Dat, tranne in alcuni casi eccezionali.

Nelle dichiarazioni anticipate di trattamento si potranno esprimere “orientamenti” (e non volontà) soltanto sui trattamenti che si intende attivare, ma non su quelli che si vuole sospendere o a cui ci si rifiuta di essere sottoposti. I trattamenti vengono ora definiti “terapeutici” e non più “sanitari”. Rimane comunque la previsione che si possa rinunciare a ciò che è “di carattere sproporzionato o sperimentale”, ossia l’accanimento terapeutico.

La legge stabilisce poi che le Dat valgono soltanto quando c’è “accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale”. Il biotestamento si potrà redigere esclusivamente in forma scritta o dattiloscritta con firma autografa del soggetto interessato.  Le Dat saranno raccolte in un Registro nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il ministero della Salute e potranno essere redatte presso il medico curante e registrate (ma non c’è l’obbligo) presso le Asl che le trasmetteranno quindi all’archivio del ministero. Le dat hanno validità di 5 anni e possono essere rinnovate.

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