Vaccinazioni
25/01/2010
Le nuove regole per il risarcimento ai danneggiati dal vaccino
di Redazione
(D.M. Lavoro, Salute e Politiche Sociali 21 ottobre 2009 - Dario Immordino)
Il Consiglio di Stato con la decisione 3084/2009 aveva ritenuto come "irragionevole" fondare la corresponsione degli assegni ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, secondo quanto disposto dalla Legge n. 229/2005 sul mero criterio temporale, e aveva chiesto al Ministero di individuare questi parametri correttivi e di riformulare e pubblicare la graduatoria relativa ai seicento danneggiati da vaccini, a decorrere dal 2006.
Ciò perché il criterio temporale criterio non consentiva, da solo, di
tenere in debita considerazione elementi certamente significative quali
la gravità dell'affezione o del disagio economico degli aventi titolo o
dei loro nuclei oni familiari.
Il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, con decreto 21 ottobre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, ha recepito le indicazioni
del Supremo Consesso della giustizia amministrativa prevedendo che la
graduatoria apportando i necessari correttivi e le opportune
integrazioni al criterio cronologico in modo da rendere più equi i
parametri che presiedono alla corresponsione delle somme.
La regola generale prevede che il 30% del punteggio sia assegnato
in base al criterio cronologico di presentazione della domanda, il 40%
in relazione alla gravità dell'affezione, mentre la situazione economica
deducibile dalla dichiarazione ISEE inciderà per il 30%.
Diversa la
caratura dei criteri nelle domande di assegno una tantum previsto
dall'art. 4, Legge n. 229/2005 e volto a sostenere economicamente il
soggetto danneggiato ed i congiunti che lo assistono, nel periodo
compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento
dell'indennizzo. Se la domanda si riferisce alla prima rata
dell’assegno, si seguirà la regola generale (30%-40%-30%), se invece
l'istanza riguarda le rate successive alla prima, allora si procederà
nel seguente modo: alla gravità dell'affezione sarà assegnato un
punteggio pari al 60% del totale, mentre alla situazione economica
rimarrà attribuito il restante 40% del punteggio totale.
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